Articolo 1 - Denominazione
Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) è istituita la Sezione regionale AITI Marche, il cui funzionamento è disciplinato dal presente regolamento. La natura e le finalità della Sezione sono quelle previste dagli articoli 1 e 3 dello statuto dell'AITI.
Articolo 2 - Sede
Articolo 3 - Scopi
La Sezione persegue gli scopi indicati all'articolo 21 del regolamento nazionale dell'AITI ed è soggetta al controllo del Consiglio direttivo nazionale (CDN) in conformità all'articolo 22 dello statuto.
Articolo 4 - Fondi
I fondi della Sezione sono depositati su un conto corrente sul quale hanno potere di firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.
Le entrate della Sezione sono costituite da:
- quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
- contributi ordinari e straordinari versati dai soci;
- quote di partecipazione a corsi, seminari ed eventi formativi;
- finanziamenti;
- donazioni.
La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.
Il bilancio preventivo e consuntivo, redatti conformemente alle previsioni del regolamento nazionale, vengono sottoposti all'Assemblea regionale per approvazione.
Articolo 5 - Soci
Per la descrizione delle categorie dei soci si fa espresso riferimento all'articolo 6 dello statuto.
Articolo 6 - Ammissioni
Per la documentazione e i requisiti per l’ammissione si rimanda allo statuto, al relativo regolamento nazionale e a ogni altra deliberazione del CDN in materia.
Articolo 7 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o espulsione, conformemente all'articolo 8 dello statuto e al relativo regolamento nazionale di attuazione.
Articolo 8 - Quote e contributi
Le quote associative, i contributi ordinari e straordinari sono stabiliti dall'Assemblea regionale.
Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci
Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'articolo 11 dello statuto, i soci sono tenuti anche a osservare il presente regolamento regionale e le deliberazioni degli organi regionali.
Articolo 10 - Organi della Sezione
Gli organi della Sezione Marche sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR);
- il Collegio dei Sindaci-Revisori.
Articolo 11- Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci AITI della sezione Marche. Deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per deliberare sul bilancio consuntivo. L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il CDR o un terzo dei soci della Sezione ne facciano richiesta.
- in merito all'indirizzo e all'attività della Sezione;
- sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal CDR nella persona del Tesoriere e sulla sua relazione annuale;
- sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali contributi ordinari e straordinari;
- sull'elezione delle cariche regionali;
- su quant'altro all'ordine del giorno.
- sulle modifiche del presente regolamento;
- sullo scioglimento della Sezione regionale;
- su quant'altro all'ordine del giorno.
Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea
L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente regionale, o, a suo nome, dal Segretario o da un altro membro del CDR all’uopo designato dal Presidente stesso, almeno venti giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.
Articolo 13 - Validità dell'Assemblea
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è valida soltanto quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci.
Articolo 14 - Rappresentanza in Assemblea
I soci possono farsi rappresentare da altro socio al quale conferiscono delega scritta, datata e firmata. Ogni socio non può detenere più di tre deleghe.
Articolo 15 - Votazioni in Assemblea
Della riunione viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale dovrà essere approvato in apertura dell’Assemblea successiva.
Articolo 16 - Elezioni
Le elezioni, ordinarie o integrative, sono indette dal Presidente regionale entro la fine di novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del mandato, tramite comunicazione scritta e avviso su Internet o in qualsiasi altra forma purché scritta a tutti i soci della sezione e pubblicata sul sito web. Ad esclusione di coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare in sede regionale o nazionale e di coloro che detengono cariche associative in altre associazioni di traduttori e interpreti, ogni socio può presentare la propria candidatura scritta, corredata da breve profilo e lettera motivazionale, entro la fine di gennaio.
Articolo 17 - Consiglio Direttivo Regionale
Il CDR è composto da 5 membri, eletti per un periodo di 4 anni e rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Il CDR elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
Articolo 18 - Riunioni del CDR
Il CDR si riunisce almeno 2 volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente o i 2/3 dei consiglieri lo ritengano necessario. La riunione è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Articolo 19 – Funzioni del CDR
Il CDR discute e delibera:
- su tutte le questioni concernenti l’attività della Sezione regionale nei limiti dello statuto, del presente regolamento, delle direttive generali dell’Assemblea nazionale e regionale e del CDN;
- sull’apertura di procedimenti disciplinari nei termini previsti dal successivo articolo 25 e su eventuali sanzioni ai soci da erogare all’esito di procedimento disciplinare;
- su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre.
Articolo 20 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione regionale e ne dirige l’attività in conformità con le delibere del CDN e dell’Assemblea regionale. Ha potere di firma sul conto regionale ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 21 - Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla sua sostituzione.
Articolo 22 - Tesoriere
Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale. Invia il bilancio consuntivo unitamente alla documentazione contabile ai Sindaci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea regionale. Sottopone i bilanci e la relazione all’esame del CDR e all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 23 - Segretario
Il Segretario è scelto dal Presidente tra i soci. È responsabile della tenuta dell’archivio soci. Custodisce tutti i documenti dell’Associazione e il libro dei verbali delle sedute di assemblea e CDR. Assicura i rapporti tra i soci della Sezione. Provvede, su incarico del Presidente, all'invio della convocazione delle Assemblee e delle riunioni del CDR, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza ordinaria.
Articolo 24 - Collegio dei Sindaci-Revisori
Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di tre membri eletti tra i soci in occasione del rinnovo delle cariche associative. I Sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Hanno il compito di provvedere al controllo amministrativo e contabile e l'obbligo di relazionare, pena la decadenza, in merito al bilancio consuntivo regionale e alla regolare tenuta della contabilità in occasione delle assemblee regionali. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente.
Articolo 25 - Disciplina dei soci
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Qualora l'incolpato sia membro del CDR, il procedimento è rimesso ai Sindaci regionali. Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato.
- l'avvertimento;
- la censura;
- la proposta di esclusione ex articolo 8 dello statuto;
- la proposta di espulsione ex articolo 8 dello statuto.
Articolo 26 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Sezione regionale, il CDN nomina un liquidatore e provvede a verificare la destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività conformemente allo statuto e alle leggi vigenti.
Articolo 27 - Emendamenti
Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza semplice in sede di Assemblea straordinaria, purché l'argomento sia all'ordine del giorno.
Articolo 28 - Disposizioni finali e transitorie
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea straordinaria il giorno 9 Marzo 2013 e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AITI il giorno 23 Marzo 2013 ed è in vigore da tale data.