Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) è istituita la Sezione regionale AITI Marche, il cui funzionamento è disciplinato dal presente regolamento. La natura e le finalità della Sezione sono quelle previste dagli articoli 1 e 3 dello statuto dell'AITI.

 

Articolo 2 - Sede

La Sezione AITl Marche ha sede legale presso il domicilio del Presidente Regionale, Églantine Roche, Via Cavallotti 47 - 61121 Pesaro (PU) e il Presidente Regionale ne ha la rappresentanza legale.
L'indirizzo della sede può essere modificato da delibera del Consiglio direttivo regionale (CDR).

 

Articolo 3 - Scopi

La Sezione persegue gli scopi indicati all'articolo 21 del regolamento nazionale dell'AITI ed è soggetta al controllo del Consiglio direttivo nazionale (CDN) in conformità all'articolo 22 dello statuto.

 

Articolo 4 - Fondi

I fondi della Sezione sono depositati su un conto corrente sul quale hanno potere di firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.

Le entrate della Sezione sono costituite da:

  • quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
  • contributi ordinari e straordinari versati dai soci;
  • quote di partecipazione a corsi, seminari ed eventi formativi;
  • finanziamenti;
  • donazioni.

La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Il bilancio preventivo e consuntivo, redatti conformemente alle previsioni del regolamento nazionale, vengono sottoposti all'Assemblea regionale per approvazione.

 

Articolo 5 - Soci

Per la descrizione delle categorie dei soci si fa espresso riferimento all'articolo 6 dello statuto.

Possono fare parte della Sezione soltanto coloro che abbiano il domicilio professionale nella regione Marche e nelle regioni di cui la Sezione è referente o all'estero e presentino regolare domanda secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 dello statuto e dal regolamento nazionale ammissioni e qualifiche professionali.

 

Articolo 6 - Ammissioni

Per la documentazione e i requisiti per l’ammissione si rimanda allo statuto, al relativo regolamento nazionale e a ogni altra deliberazione del CDN in materia.

 

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o espulsione, conformemente all'articolo 8 dello statuto e al relativo regolamento nazionale di attuazione.

 

Articolo 8 - Quote e contributi

Le quote associative, i contributi ordinari e straordinari sono stabiliti dall'Assemblea regionale.

I pagamenti vanno effettuati sul conto della Sezione regionale mediante bonifico secondo le modalità pubblicate sul sito web regionale.
Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'articolo 10 dello statuto, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, oppure entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento con una mora del 30%, pena la decadenza.

 

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'articolo 11 dello statuto, i soci sono tenuti anche a osservare il presente regolamento regionale e le deliberazioni degli organi regionali.

 

Articolo 10 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione Marche sono:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR);
  • il Collegio dei Sindaci-Revisori.
Premesso che tutte le cariche associative sono gratuite, le spese sostenute per le attività della Sezione devono essere autorizzate dal CDR. Non necessita di autorizzazione solamente il rimborso spese del Presidente per la partecipazione al CDN.
Nell'autorizzare i rimborsi il CDR dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento nazionale e dalle linee guida elaborate dal CDN.

 

Articolo 11- Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci AITI della sezione Marche. Deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per deliberare sul bilancio consuntivo. L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il CDR o un terzo dei soci della Sezione ne facciano richiesta.

Spetta all'Assemblea riunita in seduta ordinaria discutere e deliberare:
  • in merito all'indirizzo e all'attività della Sezione;
  • sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal CDR nella persona del Tesoriere e sulla sua relazione annuale;
  • sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali contributi ordinari e straordinari;
  • sull'elezione delle cariche regionali;
  • su quant'altro all'ordine del giorno.
Spetta all'Assemblea riunita in seduta straordinaria discutere e deliberare:
  • sulle modifiche del presente regolamento;
  • sullo scioglimento della Sezione regionale;
  • su quant'altro all'ordine del giorno.
I soci possono proporre al CDR argomenti da inserire all'ordine del giorno entro la fine del mese di gennaio, allegando una relazione dettagliata dell'attività proposta unitamente agli eventuali preventivi di spesa. Spetta al CDR stabilire l'ordine del giorno e verificare che le proposte dei soci siano in linea con lo statuto e le deliberazioni del CDN.

 

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente regionale, o, a suo nome, dal Segretario o da un altro membro del CDR all’uopo designato dal Presidente stesso, almeno venti giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

La convocazione viene diramata tramite comunicazione scritta e avviso su Internet o in qualsiasi altra forma purché scritta.

 

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è valida soltanto quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci.

Le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 14 - Rappresentanza in Assemblea

I soci possono farsi rappresentare da altro socio al quale conferiscono delega scritta, datata e firmata. Ogni socio non può detenere più di tre deleghe.

 

Articolo 15 - Votazioni in Assemblea

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi ordinari e straordinari deliberati per l'anno in corso, in conformità con un apposito elenco stilato dal CDR e dalla tesoreria regionale.
In apertura di seduta il Presidente o il Segretario verificherà le deleghe e dichiarerà qual è il numero dei voti necessari per adottare le delibere.

Della riunione viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale dovrà essere approvato in apertura dell’Assemblea successiva.

 

Articolo 16 - Elezioni

Le elezioni, ordinarie o integrative, sono indette dal Presidente regionale entro la fine di novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del mandato, tramite comunicazione scritta e avviso su Internet o in qualsiasi altra forma purché scritta a tutti i soci della sezione e pubblicata sul sito web. Ad esclusione di coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare in sede regionale o nazionale e di coloro che detengono cariche associative in altre associazioni di traduttori e interpreti, ogni socio può presentare la propria candidatura scritta, corredata da breve profilo e lettera motivazionale, entro la fine di gennaio.

Se il numero delle candidature pervenute entro tale termine è insufficiente, il Presidente può riaprire i termini fino al giorno dell'Assemblea.
Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina una Commissione elettorale composta da tre soci che non siano candidati. Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della Commissione elettorale. Alla chiusura del seggio, la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. I neoeletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche associative.
I nuovi eletti entrano in carica appena avvenuto il passaggio di consegne, e comunque non oltre trenta giorni dalle elezioni.

 

Articolo 17 - Consiglio Direttivo Regionale

Il CDR è composto da 5 membri, eletti per un periodo di 4 anni e rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Il CDR elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il CDR deve essere costituito da almeno 3 soci ordinari.
Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Dovranno essere indette elezioni integrative qualora non siano in carica almeno 5 consiglieri.

 

Articolo 18 - Riunioni del CDR

Il CDR si riunisce almeno 2 volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente o i 2/3 dei consiglieri lo ritengano necessario. La riunione è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L’avviso di convocazione viene inviato dal Presidente o, a suo nome, dal Segretario o da un altro membro del CDR all’uopo designato dal Presidente stesso, via e-mail, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l’ordine del giorno.
Le riunioni del CDR sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei consiglieri.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del CDR si possono svolgere anche con mezzi telematici a condizione che tutti i consiglieri siano identificabili, possano seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla discussione in tempo reale. I membri del CDR devono onorare l'impegno assunto partecipando personalmente e assiduamente alle riunioni del Consiglio. Il consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
Della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 19 – Funzioni del CDR

Il CDR discute e delibera:

  • su tutte le questioni concernenti l’attività della Sezione regionale nei limiti dello statuto, del presente regolamento, delle direttive generali dell’Assemblea nazionale e regionale e del CDN;
  • sull’apertura di procedimenti disciplinari nei termini previsti dal successivo articolo 25 e su eventuali sanzioni ai soci da erogare all’esito di procedimento disciplinare;
  • su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre.
Il Consiglio ha facoltà di deliberare sull’istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro, fissando la durata e i termini dell’incarico.

 

Articolo 20 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione regionale e ne dirige l’attività in conformità con le delibere del CDN e dell’Assemblea regionale. Ha potere di firma sul conto regionale ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Presiede tutte le riunioni e nomina, sentito il CDR, tutte le Commissioni regionali che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi associativi. Fa parte di diritto di tutte le Commissioni e può nominare delegati, permanenti e ad hoc, per l'espletamento di determinati incarichi e funzioni regionali, conferendo loro incarico scritto.

 

Articolo 21 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla sua sostituzione.

 

Articolo 22 - Tesoriere

Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale. Invia il bilancio consuntivo unitamente alla documentazione contabile ai Sindaci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea regionale. Sottopone i bilanci e la relazione all’esame del CDR e all’approvazione dell’Assemblea.

Provvede al versamento delle quote di spettanza al nazionale nei termini di cui all'articolo 21.2 lettera d) del regolamento nazionale, all'invio dell'elenco dei soci e del rendiconto economico-finanziario alla tesoreria nazionale secondo il disposto dell'articolo 21.3 del regolamento nazionale.

 

Articolo 23 - Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i soci. È responsabile della tenuta dell’archivio soci. Custodisce tutti i documenti dell’Associazione e il libro dei verbali delle sedute di assemblea e CDR. Assicura i rapporti tra i soci della Sezione. Provvede, su incarico del Presidente, all'invio della convocazione delle Assemblee e delle riunioni del CDR, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza ordinaria.

 

Articolo 24 - Collegio dei Sindaci-Revisori

Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di tre membri eletti tra i soci in occasione del rinnovo delle cariche associative. I Sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Hanno il compito di provvedere al controllo amministrativo e contabile e l'obbligo di relazionare, pena la decadenza, in merito al bilancio consuntivo regionale e alla regolare tenuta della contabilità in occasione delle assemblee regionali. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente.

In caso di inerzia del CDR, i Sindaci devono convocare l’Assemblea dei soci della sezione. La carica di Sindaco non è cumulabile con nessun'altra carica a livello regionale e comporta l’impossibilità di esercitare il voto a livello regionale per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco, subentra il primo dei non eletti. In alternativa è possibile affidare il controllo dei bilanci a un commercialista revisore dei conti esterno, il quale potrà anche fare parte del Collegio dei Sindaci ove si rendesse opportuno.
 

Articolo 25 - Disciplina dei soci

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Qualora l'incolpato sia membro del CDR, il procedimento è rimesso ai Sindaci regionali. Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato.

Esse sono:
  1. l'avvertimento;
  2. la censura;
  3. la proposta di esclusione ex articolo 8 dello statuto;
  4. la proposta di espulsione ex articolo 8 dello statuto.
L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
II cumulo delle sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai numeri 3 e 4.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 giorni dall'adozione.
La proposta di esclusione o di espulsione dovrà essere trasmessa, unitamente a tutta la documentazione del procedimento, al CDN, che valuterà il caso e adotterà la delibera definitiva.
Qualora voglia ricorrere contro le sanzioni deliberate, l'interessato può rivolgersi al Collegio nazionale dei Probiviri.

 

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione regionale, il CDN nomina un liquidatore e provvede a verificare la destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività conformemente allo statuto e alle leggi vigenti.

 

Articolo 27 - Emendamenti

Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza semplice in sede di Assemblea straordinaria, purché l'argomento sia all'ordine del giorno.

In alternativa è possibile fare ricorso a referendum da svolgere con sistemi di telecomunicazione. Il referendum è da ritenersi valido qualora abbia votato almeno la metà più uno dei soci della Sezione.
 
 

Articolo 28 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea straordinaria il giorno 9 Marzo 2013 e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'AITI il giorno 23 Marzo 2013 ed è in vigore da tale data.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti nazionali, nonché alla disciplina in materia di associazioni senza scopo di lucro.